Nel condominio di
edifici le obbligazioni
e la susseguente
responsabilità dei
condomini sono governate
dal criterio dalla
parziarietà. Ai singoli
si imputano, in
proporzione alle
rispettive quote, le
obbligazioni assunte nel
cosiddetto "interesse
del condominio", in
relazione alle spese per
la conservazione e per
il godimento delle cose
comuni dell'edificio,
per la prestazione dei
servizi nell'interesse
comune e per le
innovazioni deliberate
dalla maggioranza.
Pertanto, le
obbligazioni dei
condomini sono regolate
da criteri consimili a
quelli dettati dagli
artt. 752 e 1295 cod.
civ., per le
obbligazioni ereditarie,
secondo cui i coeredi
concorrono al pagamento
dei debiti ereditali in
proporzione alle loro
quote e l'obbligazione
in solido di uno dei
condebitori tra gli
eredi si ripartisce in
proporzione alle quote
ereditarie |