giurisprudenza        giurisprudenza veronese         normativa


 
 
   
   

 

 

Cass. Civ. SS.UU. n. 9148/2008

Risolto il contrasto giurisprudenziale: per le obbligazioni dei condomini prevale il criterio della parziarietà ed ogni condomino dovrà rispondere solo pro-quota
 

Nel condominio di edifici le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie


Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Maurizio Voi

 

Scarica qui il testo integrale