(AGI) - Roma, 23 giugno
2008 - Non sussiste
alcun contrasto di
giurisprudenza tra le
sentenze della
Corte di Cassazione -
Sezione Seconda Civile
n. 14813/08 e
Sezioni Unite n. 9148/08
-Contrariamente a quanto
evidenziato da alcuni
organi di stampa (Il
Sole 24ore - Norme e
Tributi)
Lo
afferma una nota
dell'ufficio stampa
della Cassazione,
secondo cui le
fattispecie esaminate
dalle due sentenze sono
diverse: la prima
riguarda la solidarietà
passiva tra
comproprietari di un
appartamento sito in un
condominio, solidarietà
che sussiste; la seconda
riguarda la supposta
solidarietà passiva tra
condominio e condomini
per spese condominiali,
solidarietà che non
sussiste, in quanto i
condomini rispondono
sempre pro quota.
In questo caso le
Sezioni Unite hanno
affermato - continua la
nota - che venendo
spesso la solidarietà ad
essere la
"configurazione ex
lege, nei rapporti
esterni, di una
obbligazione
intrinsecamente
parziale, in difetto di
configurazione normativa
dell'obbligazione come
solidale (e nessuna
norma di legge
espressamente dispone
che il criterio della
solidarietà si applichi
alle obbligazioni dei
condomini) e,
contemporaneamente, in
presenza di una
obbligazione comune, ma
naturalisticamente,
divisibile (come lo e'
una somma di denaro)
viene meno uno dei
requisiti della
solidarietà e la
struttura parziaria
della obbligazione
prevale" (AGI)
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