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Nota esplicativa alle pronunce Cass. Civ. SS.UU. 9148/08 e Cass. Civ. n. 14813/2008

Le pronunce in oggetto non sono in  contrasto in quanto scaturenti da due diverse fattispecie concrete
 

(AGI) - Roma, 23 giugno 2008 - Non sussiste alcun contrasto di giurisprudenza tra le sentenze della Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile n. 14813/08 e Sezioni Unite n. 9148/08 -Contrariamente a quanto evidenziato da alcuni organi di stampa (Il Sole 24ore - Norme e Tributi)

Lo afferma una nota dell'ufficio stampa della Cassazione, secondo cui le fattispecie esaminate dalle due sentenze sono diverse: la prima riguarda la solidarietà passiva tra comproprietari di un appartamento sito in un condominio, solidarietà che sussiste; la seconda riguarda la supposta solidarietà passiva tra condominio e condomini per spese condominiali, solidarietà che non sussiste, in quanto i condomini rispondono sempre pro quota.

In questo caso le Sezioni Unite hanno affermato - continua la nota - che venendo spesso la solidarietà ad essere la "configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziale, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale (e nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini) e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile (come lo e' una somma di denaro) viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria della obbligazione prevale" (AGI)
 


Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Matteo Carcereri