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L’art. 1129 c.c.
stabilisce che
l’amministratore può
essere revocato
dall’autorità
giudiziaria oltreché nel
caso previsto
dall’ultimo comma
dell’art. 1131 c.c.[azione
giudiziaria esorbitante
dalle sue attribuzioni
senza averne informato
l’assemblea], se per due
anni non ha reso il
conto della gestione,
ovvero se vi sono
fondati sospetti di
gravi irregolarità;
la norma consente così
al singolo condomino di
agire chiaramente a
tutela del condominio
nella sua interezza,
essendo le condotte
sopraelencate lesive del
corretto funzionamento
dell’amministrazione e
presupponendo un’
inerzia dell’assemblea
cui si sostituisce
l’autorità giudiziaria;
la potenziale esistenza
di ragioni di
contrapposizione tra il
singolo condomino e
l’amministratore non
rientra nei casi
previsti dalla norma.
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