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Tribunale di Verona - Ord. 28.10.2008 - Estensore Scotto di Luzio

L’amministratore di condominio non può essere revocato ex art. 1129 c.c. per un presunto conflitto di interessi con un condomino.
 

L’art. 1129 c.c. stabilisce che l’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria oltreché nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131 c.c.[azione giudiziaria esorbitante dalle sue attribuzioni senza averne informato l’assemblea], se per due anni non ha reso il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità;
la norma consente così al singolo condomino di agire chiaramente a tutela del condominio nella sua interezza, essendo le condotte sopraelencate lesive del corretto funzionamento dell’amministrazione e presupponendo un’ inerzia dell’assemblea cui si sostituisce l’autorità giudiziaria; la potenziale esistenza di ragioni di contrapposizione tra il singolo condomino e l’amministratore non rientra nei casi previsti dalla norma.
 


 

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Maurizio Voi

 

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