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La semplice dizione di
contratto di locazione
stipulato ai sensi
dell'art. 11, d.l. 11
luglio 1992 n. 333, conv.
con modifiche in legge 8
agosto 1992 n. 359,
senza l'espressa e
formale rinuncia del
locatore alla facoltà di
disdetta alla prima
scadenza quadriennale,
non è sufficiente a
ritenere concluso un
valido contratto in
deroga alla disciplina
imperativa della legge
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