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L'intera norma di cui
all'art. 6, L. 431 del
1998 ha efficacia
temporale e transitoria.
Il carattere transitorio
della disposizione
suddetta è confermato
dalla nuova formulazione
dell'art. 56, L. 392 del
1978 operata dall'art. 7
bis del D.L. n. 240 del
2004, convertito dalla
L. 269 del 2004, che
prevede al comma III uno
strumento generale di
opposizione alla data
dell'esecuzione dello
sfratto, utilizzabile
dalla parte interessata
(conduttore o locatore)
in qualsiasi momento, ma
limitatamente all'ambito
temporale di un anno di
cui al primo comma
dell'art. 56, e che
richiama l'art. 6
succitato solo per
disciplinare le fore
dell'opposizione al
termine fissato dal
giudice ai sensi
dell'art. 56, L. 392 del
1978 |