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Ai
fini dell'esclusione del
diritto all'indennitą di
avviamento per gli
immobili complementari o
interni a stazioni
ferroviarie, porti,
aeroporti, aree di
servizio stradali o
autostradali, alberghi e
villagi turistici ai
sensi dell'art. 35 L.
392/78, occorre
accertare se l'attivitą
turistica esercitata
negli immobili locati
abbia avuto una
clientela propria ovvero
se abbia goduto soltanto
di un avviamento
parassitario, essendo
frequentati dalla
clientela della
struttura organizzativa
nella quale sono
ospitati o rispetto alla
quale sono accessori |