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Cass. n. 12996 del 5
giugno 2009 (Sez.
Terza Civile, Pres.
Preden, Rel.
Frasca).
Equo canone -
Canone convenzionale
ultralegale -
Ripetizione somme
pagate in eccedenza
con riferimento al
periodo successivo
alla rinnovazione
tacita avvenuta
nella vigenza della
legge n. 431 del
1998
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Nel caso di pendenza
alla data di entrata in
vigore della legge 9
dicembre 1998 n. 431, di
un contratto di
locazione ad uso
abitativo con canone
convenzionale
ultralegale rispetto a
quello c.d. equo da
determinarsi ai sensi
degli arttt. 12 e segg.
della legge n. 392/78,
qualora sia intervenuta
la sua rinnovazione
tacita ai sensi
dell'art. 2, comma 6,
della stessa legge n.
431 del 1998, il
conduttore - in difetto
di una norma dispositiva
dell'abrogazione
dell'art. 79 della
menzionata legge n. 392
del 1978 in via
retroattiva o preclusiva
dell'esercizio delle
azioni dirette a
rivendicare la nullità
delle pattuizioni
relative ai contratti in
corso a suddetta data -
è da considerarsi
legittimato in relazione
al disposto del comma 5
dell'art. 14 della
medesima legge n. 431
del 1998, ad esercitare
l'azione prevista
dall'indicato art. 79
diretta a rivendicare
l'applicazione, a
decorrere dall'origine
del contratto e fino
alla sua naturale
scadenza venutasi a
verificare
successivamente alla
stessa data in difetto
di idonea disdetta, del
canone legale con la sua
sostituzione imperativa,
ai sensi dell'art. 1339
c.c., al pregresso
canone convenzionale
illegittimamente
pattuito. Tale
sostituzione, in ipotesi
di accoglimento
dell'azione, dispiega i
suoi effetti anche con
riferimento al periodo
successivo alla
rinnovazione tacita
avvenuta nella vigenza
della legge n. 431 del
1998. |