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Cass. n. 12996 del 5 giugno 2009 (Sez. Terza Civile, Pres. Preden, Rel. Frasca).

Equo canone - Canone convenzionale ultralegale - Ripetizione somme pagate in eccedenza con riferimento al periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della legge n. 431 del 1998
 

Nel caso di pendenza alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998 n. 431, di un contratto di locazione ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale rispetto a quello c.d. equo da determinarsi ai sensi degli arttt. 12 e segg. della legge n. 392/78, qualora sia intervenuta la sua rinnovazione tacita ai sensi dell'art. 2, comma 6, della stessa legge n. 431 del 1998, il conduttore - in difetto di una norma dispositiva dell'abrogazione dell'art. 79 della menzionata legge n. 392 del 1978 in via retroattiva o preclusiva dell'esercizio delle azioni dirette a rivendicare la nullità delle pattuizioni relative ai contratti in corso a suddetta data - è da considerarsi legittimato in relazione al disposto del comma 5 dell'art. 14 della medesima legge n. 431 del 1998, ad esercitare l'azione prevista dall'indicato art. 79 diretta a rivendicare l'applicazione, a decorrere dall'origine del contratto e fino alla sua naturale scadenza venutasi a verificare successivamente alla stessa data in difetto di idonea disdetta, del canone legale con la sua sostituzione imperativa, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al pregresso canone convenzionale illegittimamente pattuito. Tale sostituzione, in ipotesi di accoglimento dell'azione, dispiega i suoi effetti anche con riferimento al periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della legge n. 431 del 1998.


 

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Gregorio Zambrin

 

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