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Cinque domande al
legislatore sulla "mediazione e conciliazione delle controversie civili
e commerciali" in materia di condominio.
Avv. Maurizio Voi
Il 28 ottobre 2009 gli organi di stampa hanno riportato la notizia
dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto
legislativo sulla mediazione e conciliazione nelle controversie civili e
commerciali in attuazione della delega contenuta nell’ art.60 della
Legge 69/2009 nel capo riguardante la Giustizia.
Il del decreto legislativo inviato al Presidente della Repubblica per
l’emanazione prevede, all’art.5 “Condizioni di procedibilità e altri
rapporti con il processo”, l’obbligatorietà del procedimento di
mediazione ai sensi del decreto in materia – per ciò che qui interessa –
di condominio, diritti reali, divisione, locazione .
Ora, per il condominio si pongono i seguenti quesiti a cui è necessario
dare una risposta:
1. Posto che, ex art.5, il procedimento di conciliazione è
obbligatorio per la materia condominiale e ex art.5 del decreto
legislativo l’esperimento dello stesso è “condizione di procedibilità
della domanda giudiziale”, come si concilia con l’art.1137 c.c. che
prevede il termine di trenta giorni a pena di decadenza per
l’impugnazione delle delibere dell’assemblea dei condomini contrarie
alla legge e al regolamento anche in relazione alla sistemazione delle
fattispecie operata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite
con la sentenza n. 4806 del 7.3.2005?
Non è certo possibile immaginare che in meno di trenta giorni sia
possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione e, in caso
negativo introdurre la causa.
2. Stando così le cose il cittadino che intende impugnare una
delibera deve prima proporre il ricorso giudiziario ex art.1137 c.c. e
poi iniziare il procedimento di conciliazione e quindi il Giudice
rinviare la trattazione della causa dopo la scadenza dei quattro mesi
prevista dall’art.6 comma 1 del decreto legislativo?
Così, allora, si aumentano i costi di accesso alla giustizia.
3. Il 29 luglio 2009 la 2^ commissione permanente del Senato ha
approvato il “Testo unificato proposto dal comitato ristretto per i
disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283” sulla riforma del
condominio. Nel nuovo testo dell’art. 1137 c.c. si prevede la
sospensione del termine di impugnazione nel caso in cui “la parte
esperisca, nei confronti della delibera assembleare, procedure di
conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dalla legge o
dal regolamento di condominio”
Perché nel decreto legislativo non è stata prevista una norma ad hoc
sulla sospensione dei termini di impugnazione delle delibere
dell’assemblea di condominio?
4. L’art.11 del decreto legislativo prevede che il mediatore
formuli una proposta di conciliazione.
La proposta di conciliazione dovrà essere portata dall’amministratore di
condominio in assemblea al fine della sua approvazione.
Con quali maggioranze ex art. 1136 c.c. la proposta di conciliazione
dovrà essere approvata dall’assemblea dei condomini ?
5. Posto che l’amministratore non può impegnare o vincolare i
condomini su una proposta conciliativa e che quindi, lo stesso, dovrà
illustrarla all’assemblea, se l’assemblea dei condomini, letta la
proposta di conciliazione, deliberi di accettarla modificando
parzialmente alcune condizioni, come deve essere considerata l’ iniziale
“formulazione di conciliazione” predisposta dal mediatore di cui
all’art. 11 del decreto legislativo?
Avv. Maurizio Voi
mauvoi@voipartners.it
Verona, 18 Novembre 2009
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